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Sez. L, Sentenza n. 19487 del 19/12/2003 (Rv. 569076 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Conferimento con atto anteriore alla sentenza o al provvedimento impugnato - Abilitazione a proporre ricorso per Cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569076-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

La procura per il ricorso per cassazione ha, "ex" art. 365 cod. proc. civ., carattere necessariamente speciale, dovendo riguardare "ex professo" il particolare giudizio di legittimità, sulla base di una specifica valutazione della sentenza da impugnare, per cui tale procura è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata; è pertanto inammissibile il ricorso proposto in forza di procura, conferita con atto notarile anteriormente alla sentenza, che sia stata rilasciata oltre che per il giudizio di cognizione e di esecuzione anche "per le impugnative del caso".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)