Sez. 5 - , Sentenza n. 28052 del 24/05/2019 Ud. (dep. 26/06/2019) Rv. 276133 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE | Falsificazione materiale di un tracciato cardiografico - Delitto di cui all'art. 476 cod. pen. - Configurabilità - Ragioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE
Integra il delitto di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico la condotta del medico di una struttura ospedaliera che formi un falso tracciato dell'esame cardiografico di un paziente (nella specie, apponendo sul tracciato dell'esame strumentale eseguito su un altro paziente date e segni volti ad attribuirlo al primo), dovendosi riconoscere al documento in parola la funzione di provare lo svolgimento di indagini cliniche, il loro risultato e il decorso clinico del paziente che risulta sottoposto all'esame. (In motivazione la Corte ha specificato che, coesistendo nell'atto profili di falsità sia materiale che ideologica, il reato di falsità ideologica resta assorbito in quello di falsità materiale, poiché la contraffazione materiale rende irrilevante la questione della veridicità o meno dei contenuti dell'atto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 480
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)