Sez. 5, Ordinanza n. 9395 del 08/04/2024 (Rv. 670818-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Atto "impoesattivo" - Invalidità della notificazione - Conseguenze - Inefficacia ai soli fini della riscossione - Rinnovo della notificazione e sanatoria del vizio - Ammissibilità - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA
L'invalidità della notificazione di un atto "impoesattivo" (ex art. 29 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010) determina soltanto una preclusione all'efficacia dell'atto ai fini riscossivi, ma non esclude la sua esistenza, né la possibilità di una rinnovazione della notifica, ferma restando la sanatoria del vizio, secondo le regole generali, se risulta in maniera inequivoca la piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente, entro il termine di decadenza per l'esercizio del potere dell'Amministrazione finanziaria.
Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 29, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)