Sez. T, Ordinanza n. 483 del 09/01/2026 (Rv. 677696-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA | Atto "impo-esattivo" ex art. 29 del d.l. n. 78 del 2010 - Struttura - Notificazione ex art. 14 della l. n. 890 del 1982 - Applicabilità - Fondamento. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE - In genere.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA
La particolare struttura dell'atto impo-esattivo di cui all'art. 29, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, che cumula in sé accertamento e riscossione, non osta all'applicazione dell'ordinaria disciplina in tema di notificazione degli avvisi di recupero tributario,
sicché esso può essere notificato, al pari dell'avviso di accertamento e della cartella di pagamento considerati singolarmente, dall'ufficio anche in via diretta a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, e non necessariamente tramite ufficiale giudiziario, non sussistendo alcuna incompatibilità tra le due disposizioni, né potendo desumersi dal tenore letterale dell'art. 29 - nella parte in cui consente l'uso della raccomandata con avviso di ricevimento per i "successivi atti da notificare al contribuente" - l'esclusione della notificazione postale dell'atto impositivo stesso.
Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 29, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/11/1982 num. 890 art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)