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Sez. L, Sentenza n. 4860 del 20/05/1999 (Rv. 526417 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ | Da parte di successivo contratto collettivo di diverso livello - Esclusione - Conseguenze - Premio di produzione previsto da accordo aziendale - Premio annuo di produttività introdotto da successivo contratto collettivo nazionale - Declaratoria di assorbimento da parte del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione. (Fattispecie in tema di CCNL per gli addetti ai servizi in appalto delle Ferrovie dello Stato).
Stato
decisa il 1999-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526417-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ

Fermo restando che un contratto collettivo aziendale può essere modificato da un contratto collettivo nazionale successivo, è immune da violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale la sentenza del giudice di merito, cui spetta l'interpretazione della contrattazione collettiva, il quale aveva escluso l'assorbimento, nel premio annuo di produttività introdotto dal contratto collettivo nazionale del 12 marzo 1992 per gli addetti ai servizi in appalto delle Ferrovie dello Stato, del premio di produzione previsto da un precedente accordo aziendale. Il contratto nazionale prevedeva infatti l'assorbibilità solo in linea di massima, condizionandola in concreto ad una successiva fase di negoziazione che non si era poi attuata, non essendosi le parti accordate né sull'an, né sul "quomodo" dell'assorbimento e non potendo il giudice emanare pronuncia sostitutiva dell'intesa non realizzata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)