Sez. L, Sentenza n. 710 del 02/02/1990 (Rv. 465116 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA - IN GENERE - SUCCESSIONE O CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE - CONFLITTO FRA LE RELATIVE CLAUSOLE - SOLUZIONE - CRITERI APPLICABILI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA - IN GENERE - SUCCESSIONE O CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE - CONFLITTO FRA LE RELATIVE CLAUSOLE - SOLUZIONE - CRITERI APPLICABILI.*
Nell'ipotesi di successione di un contratto collettivo nazionale ad un contratto collettivo aziendale, stante l'inapplicabilità della disciplina dell'art. 2077 cod. civ., il conflitto fra le relative clausole contrattuali va risolto non già assegnando prevalenza alla disciplina più favorevole al lavoratore, o in base al criterio della specialità, ma alla stregua dell'effettiva volontà delle parti (che il giudice del merito deve accertare nel rispetto delle regole legali di ermeneutica contrattuale e dando adeguata motivazione del proprio convincimento), tenendo presente che la possibilità della nuova disciplina (anche nell'ipotesi di successione di un contratto aziendale ad un contratto nazionale) di modificare in peius per i lavoratori quella precedente può trovare limiti soltanto nell'esistenza di veri e propri diritti (e non già di mere aspettative) che il lavoratore abbia acquisito sotto il vigore della clausola poi superata da quella peggiorativa, ancorché tali diritti non siano stati esercitati o soddisfatti. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che la disciplina contrattuale nazionale del trattamento di quiescenza, introdotta dall'art. 24 del C.C.n.L. del 23 luglio 1976 per gli autoferrotranvieri, avesse sostituito quella dell'art. 39 dell'accordo aziendale del 20 maggio 1969 e che l'assorbimento previsto dal citato art. 24 riguardasse anche il cosiddetto rimborso dei contributi). (V 9175/87, mass n 456402; (V 5306/86, mass n 447877; (V 3047/85, mass n 440751).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2077
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)