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Sez. 6, Sentenza n. 3523 del 09/12/2008 Cc. (dep. 27/01/2009) Rv. 242434 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - ATTIVITÀ E OPERAZIONI | Presenza del difensore - Necessità - Condizioni - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242434-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - ATTIVITÀ E OPERAZIONI

Oltre all'avviso del conferimento di un incarico peritale, il difensore ha diritto anche di presenziare, sia nel giudizio di cognizione, sia nei procedimenti di esecuzione e sorveglianza, alle conseguenti operazioni, purché - qualora queste si svolgano senza la presenza del giudice - a quest'ultimo sia stata rivolta apposita ed espressa richiesta. Ne discende che l'esclusione del difensore che abbia chiesto di partecipare alle operazioni peritali è causa di nullità di ordine generale concernente la difesa dell'imputato, indipendentemente dalla presenza dei consulenti di parte. (Fattispecie in tema di perizia medico-legale disposta nell'ambito di procedimento incidentale "de libertate").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 229

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)