Sez. 1, Sentenza n. 53415 del 11/10/2016 Cc. (dep. 15/12/2016) Rv. 268555 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI | Perizia per accertare la pericolosità - Esame del perito con le garanzie del contraddittorio - Necessità - Fattispecie.
MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI
In tema di applicazione di misure di sicurezza personali, qualora venga disposta perizia per l'accertamento della pericolosità sociale, il giudice deve procedere all'esame del perito nel rispetto delle garanzie del contraddittorio e soltanto all'esito può acquisire la relazione peritale. (In applicazione del principio la Corte ha annullato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva prorogato la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, sulla base soltanto della relazione peritale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 227, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 501, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Cod. Pen. art. 202, Cod. Pen. art. 203 CORTE COST., Cod. Pen. art. 222 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)