Sez. L, Sentenza n. 9170 del 15/09/1997 (Rv. 508017 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Contributi previdenziali corrisposti dalle U.S.L. all' E.M.P.A.M. - Base imponibile - Compensi per prestazioni specialistiche esterne - Quota parte riferita al costo dei materiali ed alle spese generali - Esclusione - Cosiddetto ticket - Inclusione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
I contributi previdenziali che le Unità Sanitarie Locali devono corrispondere all'E.N.P.A.M. a favore dei medici convenzionati per le prestazioni di diagnostica e di laboratorio a norma dell'art. 4 del d.P.R. 23 marzo 1988 n. 120 (di esecuzione di accordo collettivo nazionale) devono essere calcolati prendendo in considerazione gli interi compensi liquidati al sanitario convenzionato in base al detto accordo - al netto della sola quota parte riferita al costo dei materiali ed alle spese generali -, senza esclusione delle somme corrisposte dagli assistiti a titolo di partecipazione alle spese sanitarie (cosiddetti ticket).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 23/03/1988 num. 120
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)