Sez. L, Sentenza n. 6981 del 24/06/1993 (Rv. 482894 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo indeterminato | Successiva stipulazione di un contratto di formazione e lavoro nel corso del rapporto - Nullità.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Durata del rapporto - A tempo indeterminato
Mentre è possibile la trasformazione (con la garanzia della forma scritta) di un contratto di lavoro a tempo pieno in contratto a tempo parziale, è invece affetto da nullità (rilevabile d'ufficio), per presunzione "iuris et de iure" di illiceità della causa, il contratto di formazione e lavoro stipulato nel corso di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non sussistendo alcun motivo per il quale il lavoratore assunto a tempo indeterminato possa avere interesse alla trasformazione di un rapporto stabile in un rapporto di per sè precario, siccome stipulabile "ex lege" con l'apposizione di un termine non rinnovabile e soggetto altresì alla valutazione (anche negativa) del datore di lavoro (art. 3, primo e settimo comma, D.L. n. 726 del 1984, convertito con legge n. 863 del 1984).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)