Sez. 3 - , Ordinanza n. 33773 del 19/12/2019 (Rv. 656230 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE | Assegnazione alloggio - Poteri dell'assegnatario - Fondamento - Fattispecie.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE
L'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica può agire contro qualunque terzo che ostacoli o pregiudichi in fatto il suo diritto di godimento dell'immobile, posto che con l'ente gestore sussiste un rapporto di locazione che attribuisce al medesimo assegnatario una posizione identica a quella del conduttore. (Principio enunciato in fattispecie relativa ad azione di rilascio promossa dall'assegnatario di un alloggio popolare contro terzi che occupavano senza titolo il bene di cui era titolare).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1585, Legge 05/08/1978 num. 457 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)