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Sez. L, Sentenza n. 3920 del 19/03/2001 (Rv. 544892 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE | Disciplina ex art. 348 cod. proc. civ. previgente - Funzione - Appellante non comparso - Decisione dell'appello - Inosservanza dell'art. 348, secondo comma cod. proc. civ. - Interesse dell'appellante a dolersene - Esclusione - Presupposti - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544892-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE

Le disposizioni di cui all'art. 348 cod. proc. civ., applicabili nelle controversie soggette al rito del lavoro in cui la costituzione dell'appellato avviene mediante deposito del ricorso, sono dirette esclusivamente ad evitare che l'appello venga dichiarato improcedibile senza che l'appellante sia posto in grado di comparire all'udienza successiva a quella disertata, ma non attribuiscono all'appellante il diritto di impedire, non comparendo, la decisione del gravame nel merito o anche solo in rito, ma per motivi diversi dalla sua mancata comparizione; pertanto, qualora la causa, nonostante l'assenza dell'appellante, sia stata decisa, anche in senso a lui sfavorevole, lo stesso non ha interesse a dolersi della mancata osservanza delle formalità prescritte dalla sopraindicate disposizioni, quando tale inosservanza non sia stata seguita dalla dichiarazione di improcedibilità del gravame (nella specie, l'appello era stato dichiarato inammissibile - senza che il relativo capo fosse impugnato con ricorso per cassazione - perché, avendo la controparte impugnato per prima, non era stato proposto appello incidentale così consumando il diritto di impugnazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)