diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2973 del 01/04/1996 (Rv. 496717 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE | Disciplina ex art. 348 cod. proc. civ. previgente - Funzione - Diritto dell'appellante non comparso di impedire la decisione del gravame - Insussistenza - Conseguenze - Decisione della causa nel merito nonostante l'assenza dell'appellante - Mancata osservanza delle formalità di cui a detta disciplina - Interesse dell'appellante a dolersene - Esclusione - Condizione.
Stato
decisa il 1996-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496717-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE

Le disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 348 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dall'art. 54 della legge 26 novembre 1990 n. 353) applicabili anche nelle controversie soggette al rito del lavoro, sono dirette esclusivamente ad evitare che l'appello venga dichiarato improcedibile senza che l'appellante sia posto in grado di comparire all'udienza successiva a quella disertata, ma non attribuiscono all'appellante il diritto di impedire, non comparendo, la decisione del gravame nel merito o anche solo in rito, ma per motivi diversi dalla sua mancata comparizione. Pertanto qualora la causa nonostante l'assenza dell'appellante sia stata trattenuta in decisione ed effettivamente decisa, anche se in senso sfavorevole a quest'ultimo, l'appellante medesimo non ha interesse a dolersi della mancata osservanza delle formalità prescritte dalla sopraindicate disposizioni, quando tale inosservanza non sia stata seguita dalla dichiarazione di improcedibilità del gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)