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Sez. L, Sentenza n. 10905 del 12/11/1990 (Rv. 469735 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO ALLE MANSIONI, UGUALI A QUELLE DEL LAVORATORE, SVOLTE DA ALTRI LAVORATORI GIÀ NELLA CATEGORIA DA QUEST'ULTIMO RIVENDICATA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469735-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO ALLE MANSIONI, UGUALI A QUELLE DEL LAVORATORE, SVOLTE DA ALTRI LAVORATORI GIÀ NELLA CATEGORIA DA QUEST'ULTIMO RIVENDICATA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

Al fine dell'attribuzione della qualifica superiore rivendicata in base alle mansioni svolte, non è rilevante di per sè l'eventuale identità fra tali mansioni e quelle proprie di altri lavoratori della stessa azienda che abbiano già ottenuto la stessa qualifica, dovendo l'inquadramento del lavoratore dipendente essere operato sulla base delle mansioni contrattualmente previste e delle esemplificazioni trascritte in calce alla declaratoria contrattuale degli inquadramenti, raffrontate con le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato, la cui valutazione da parte del giudice del merito, ai fini della loro riconducibilità ad una o ad altra qualifica contrattuale, è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretta da adeguata motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che, ai sensi del C.C.n.L. 17 giugno 1983, applicabile ai dipendenti dell'azienda municipale servizi ambientali di Milano, gli operai specializzati addetti al carro-soccorso, riguardando le operazioni da essi eseguite guasti di facile intervento, dovessero essere inquadrati nel quarto, anziché nel quinto, livello). (V 5312/87, mass n 453894; (V 2521/87, mass n 451670).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)