Sez. L, Sentenza n. 5312 del 16/06/1987 (Rv. 453894 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO AD ALTRI LAVORATORI SVOLGENTI LE MEDESIME MANSIONI MA GIÀ INQUADRATI NELLA QUALIFICA RIVENDICATA - INAMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO AD ALTRI LAVORATORI SVOLGENTI LE MEDESIME MANSIONI MA GIÀ INQUADRATI NELLA QUALIFICA RIVENDICATA - INAMMISSIBILITÀ.*
Al fine della attribuzione della qualifica superiore, rivendicata dal lavoratore in base alle mansioni svolte, non è rilevante di per sè l'eventuale identità (ed è quindi erroneo il ricorso al criterio di comparazione) tra tali mansioni e quelle proprie di altri lavoratori, della stessa azienda, che già abbiano ottenuto (anche in via giudiziale) la detta qualifica, dovendo l'inquadramento del lavoratore dipendente essere operato (esclusivamente) sulla base delle mansioni contrattualmente previste, e delle "esemplificazioni" trascritte in calce alla "declaratoria" contrattuale degli inquadramenti, raffrontate con le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato. (V 377/83, mass n 425192, sulla prima parte; (V 6537/80, mass n 410322, sulla prima parte; (Conf 2019/86, mass n 445224, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)