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Sez. 1, Sentenza n. 24710 del 04/12/2015 (Rv. 637989 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PRIMA UDIENZA | Appello - Mancata concessione in primo grado del termine ex art. 184 c.p.c. - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Obbligo del giudice di appello di rimettere le parti in termini per le richieste istruttorie - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637989-01

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PRIMA UDIENZA

Qualora venga dedotto il vizio della sentenza di primo grado per avere il tribunale, nonostante l'espressa richiesta dei termini di legge e, dunque, in violazione dell'art. 184 c.p.c., deciso la causa nel merito (nella specie, la questione preliminare di prescrizione) prima ancora che le parti avessero definito il "thema decidendum" e il "thema probandum", si determina una nullità della sentenza di primo grado che non comporta la rimessione della causa al primo giudice, ma impone al giudice di appello di rimettere le parti in termini per l'esercizio delle attività istruttorie che non si siano potute svolgere in primo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)