Sez. U, Sentenza n. 1647 del 12/03/1980 (Rv. 405244 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE - MANCANZA DI SCIENZA DIRETTA O IMPOSSIBILITA DI CONOSCENZA ALLA STREGUA DEGLI ELEMENTI ACQUISITI AL PROCESSO - ONERE PROBATORIO DELLA PARTE INVOCANTE IL DIRITTO STRANIERO - OGGETTO.*
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE - MANCANZA DI SCIENZA DIRETTA O IMPOSSIBILITA DI CONOSCENZA ALLA STREGUA DEGLI ELEMENTI ACQUISITI AL PROCESSO - ONERE PROBATORIO DELLA PARTE INVOCANTE IL DIRITTO STRANIERO - OGGETTO.*
La parte che invoca l'applicazione del diritto straniero da parte del giudice italiano, il quale non ne abbia nozione per scienza diretta, ne sia in grado di conoscerne il contenuto alla stregua degli elementi acquisiti al processo, ha l'Onere di allegare e provare, oltre ai fatti che determinino il collegamento della controversia con la legge straniera, anche il contenuto di questa ultima, in termini diversi dalle corrispondenti norme dello ordinamento italiano. (V 1388/79, mass n 397686; (V 2392/78, mass n 391793).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)