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Sez. U, Sentenza n. 2392 del 18/05/1978 (Rv. 391793 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE - DA OGNI ELEMENTO ACQUISITO AL PROCESSO IN DIFETTO DI PROVA - AMMISSIBILITA - DEDUZIONE DELLA DIVERSITA DELLA NORMATIVA STRANIERA RISPETTO A QUELLA ITALIANA - ONERE PROBATORIO DELLA PARTE - INOSSERVANZA - APPLICAZIONE DELLA LEGGE ITALIANA - OBBLIGATORIETA.*
Stato
decisa il 1978-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391793-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE - DA OGNI ELEMENTO ACQUISITO AL PROCESSO IN DIFETTO DI PROVA - AMMISSIBILITA - DEDUZIONE DELLA DIVERSITA DELLA NORMATIVA STRANIERA RISPETTO A QUELLA ITALIANA - ONERE PROBATORIO DELLA PARTE - INOSSERVANZA - APPLICAZIONE DELLA LEGGE ITALIANA - OBBLIGATORIETA.*

Anche se l'incertezza sul diritto straniero puo essere eliminata attraverso la collaborazione delle parti con il giudice, il quale puo, con la sua scienza e la sua ricerca diretta, ovviare al difetto di prova traendo la conoscenza della legge straniera da ogni elemento acquisito al processo, secondo il suo prudente apprezzamento, la parte che invoca l'applicazione della legge straniera deve provare che questa contiene norme diverse da quella italiana, con la conseguenza che nel caso di mancata dimostrazione della diversa normativa straniera deve applicarsi la legge italiana. (V 903/78, mass nn 390241 e 390242; (V 1877/76, mass n 380674; (V 1942/72, mass n 359042; (V 992/72, mass n 357301; (V 894/70, mass n 346278; (V 1092/65, mass n 312107).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)