Sez. 1, Sentenza n. 12950 del 05/12/1992 (Rv. 479915 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - In genere | Regione Abruzzo - Sanzioni in materia di commercio e lavorazione delle sostanze alimentari - Applicazione - Autorità competente.
Sanzioni amministrative - Applicazione - In genere
A norma della legge Regione Abruzzo 19 luglio 1984 n. 47, recante disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia sanitaria, la competenza ad emettere l'ordinanza-ingiunzione irrogativa delle sanzioni amministrative, in materia di commercio e lavorazione delle sostanze alimentari, appartiene al Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione, trattandosi di funzione ricompresa, ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, tra quelle relative all'assistenza sanitaria trasferita alle Regioni.
Riferimenti normativi: DPR 24/07/1977 num. 616 art. 27 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 17, Legge Reg. Abruzzi 19/07/1984 num. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)