diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 20119 del 18/09/2006 (Rv. 592748 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - COMPETENZE | Vini da tavola - Violazione, nel territorio della Regione Sicilia, dell'art. 3, punto 1, e dell'art. 13 del regolamento CEE n. 2238/93 della Commissione del 26 luglio 1993 - Competenza per l'accertamento e repressione della violazione e per la emissione della relativa ordinanza ingiunzione - Applicazione dell'art. 14 dello statuto della Regione Sicilia, dell'art. 4, lett. c), della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e dell'art. 5, comma terzo, del d.l. 7 settembre 1987, n. 370, conv. nella legge 4 novembre 1987, n. 460 - Esclusione - Competenza del Ministero delle Risorse Agricole per il tramite dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592748-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ORDINANZA - PROCEDIMENTO - COMPETENZE

In tema di sanzioni amministrative, con riferimento ai profili di competenza del relativo procedimento, nel caso in cui, come nella specie - per la violazione, nel territorio della Regione Sicilia, degli artt. 3, punto 1, e 13 del regolamento CEE n. 2238/93 della Commissione del 26 luglio 1993, per essersi estratte e introdotte notevoli quantità di vini da tavola e di vini da tavola ad indicazione geografica senza il prescritto documento di accompagnamento, nonchè per essersi tenuto in modo irregolare il registro dei prodotti vitivinicoli -, sia impugnata con ricorso per cassazione la sentenza di rigetto dell'opposizione alla ordinanza ingiunzione emessa dal Ministero delle Risorse Agricole, per il tramite dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, sostenendone, l'incompetenza perchè trattavasi di materia soggetta alla competenza esclusiva delle regioni, in quanto l'art. 4, lett. c), della legge 23 dicembre 1986, n. 898, richiamato dall'art. 5, comma terzo, della legge 4 novembre 1987, n. 460 - di conversione del d.l. 7 settembre 1987, n. 370 - prevede quale unico organo competente ad emettere la ordinanza ingiunzione il presidente della giunta regionale o il funzionario da lui delegato, in conformità all'art. 14 dello statuto della Regione Sicilia che attribuisce alla Regione la competenza esclusiva in materia di agricoltura, da considerarsi comprensiva anche del potere sanzionatorio, va in contrario affermato che, mentre la legge 23 dicembre 1986, n. 898 riguarda il regime degli aiuti in agricoltura, nel quale deve riconoscersi alla Regione Sicilia una competenza esclusiva, la violazione contestata si riferisce alla mancanza di documenti di accompagnamento dei beni viaggianti (vini da tavola) ed alla irregolare tenuta dei registri, entrambe previste dal regolamento CEE n. 2238/93 della Commissione del 26 luglio 1993, che, pur riguardando i prodotti vitivinicoli, ha per oggetto una materia che esula dalla competenza regionale e che richiede una disciplina uniforme per l'intero territorio nazionale, con la conseguente competenza del Ministero e, per esso, degli organi periferici ai fini dell'accertamento e della repressione.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 26/07/1993 num. 2238 art. 3 com. 1, Regolam. Commissione CEE 26/07/1993 num. 2238 art. 13, Legge 23/12/1986 num. 898 art. 4 lett. C, Legge 04/11/1987 num. 460, Decreto Legge 07/09/1987 num. 370 art. 5 com. 3, Regio Decr. Legisl. 15/05/1946 num. 455 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)