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Sez. U, Sentenza n. 8362 del 23/05/1987 Ud. (dep. 18/07/1987) Rv. 176419 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO IN PRESENZA DI CAUSE ESTINTIVE DEL REATO - APPLICABILITÀ SOLO IN CASO DI ESISTENZA DI PROVE CHE RENDANO EVIDENTE CHE IL FATTO NON SUSSISTE, CHE L'IMPUTATO NON LO HA COMMESSO O CHE IL FATTO NON È PREVEDUTO DALLA LEGGE COME REATO.*
Stato
decisa il 1987-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176419-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO IN PRESENZA DI CAUSE ESTINTIVE DEL REATO - APPLICABILITÀ SOLO IN CASO DI ESISTENZA DI PROVE CHE RENDANO EVIDENTE CHE IL FATTO NON SUSSISTE, CHE L'IMPUTATO NON LO HA COMMESSO O CHE IL FATTO NON È PREVEDUTO DALLA LEGGE COME REATO.*

La norma prevista dall'art. 152, comma secondo, cod. proc. pen. che impone al giudice in determinati casi di pronunciarsi nel merito, prosciogliendo con la formula prescritta, anche in presenza di cause estintive del reato costituisce un'eccezione alla regola della pregiudizialità assoluta dell'amnistia come causa estintiva del reato ed è perciò applicabile soltanto quando già esistono le prove le quali rendano evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non è preveduto dalla legge come reato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)