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Sez. 6, Sentenza n. 10680 del 21/09/1988 Ud. (dep. 31/10/1988) Rv. 179603 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - CAUSA ESTINTIVA DEL REATO APPLICATA DAL GIUDICE DI MERITO - MANCATO PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - VIZIO DI MOTIVAZIONE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - RATIO - POTERI DELLA CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-09-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179603-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - DECLARATORIA IMMEDIATA DI CAUSE DI NON PUNIBILITÀ, DI IMPROCEDIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - CAUSA ESTINTIVA DEL REATO APPLICATA DAL GIUDICE DI MERITO - MANCATO PROSCIOGLIMENTO NEL MERITO - VIZIO DI MOTIVAZIONE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - RATIO - POTERI DELLA CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

La sentenza di proscioglimento per intervenuta Estinzione del reato non è censurabile, in Sede di legittimità, sotto il profilo del difetto di motivazione, poiché l'eventuale accoglimento con rinvio comporterebbe la prosecuzione del processo incompatibile con l'immediata applicazione della causa estintiva. In tal caso, la Corte di Cassazione può solo esaminare, ai fini di annullamento senza rinvio, se la prova evidente dell'innocenza dell'imputato risulti agevolmente dalla medesima sentenza impugnata, in base agli elementi di fatto in essa contenuti. (Conf mass n 168084; (Conf mass n 176419).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)