Sez. 3, Sentenza n. 1740 del 19/05/1969 (Rv. 340762 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNZIA - DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - RIMEDIO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - ULTERIORE DOGLIANZA DELL'OMISSIONE - INAMMISSIBILITA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNZIA - DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - RIMEDIO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - ULTERIORE DOGLIANZA DELL'OMISSIONE - INAMMISSIBILITA.*
Qualora il primo giudice abbia omesso di pronunziare su un capo di domanda, ed il giudice di appello abbia posto rimedio a tale omissione, la parte interessata non puo piu dolersi dell'omissione nella quale e incorso il primo giudice, perche, a soddisfare il principio del doppio grado di giurisdizione e sufficiente che la controversia sia stata sottoposta all'esame successivo del giudice di primo grado e di quello dell'impugnazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)