Sez. L, Sentenza n. 2987 del 13/05/1985 (Rv. 440708 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - PRONUNCIA NEL MERITO - MANCATO ESAME DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - AMMISSIBILITÀ - ART. 353 E 354 COD. PROC. CIV. - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA - PRINCIPIO DEL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - PRONUNCIA NEL MERITO - MANCATO ESAME DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO - AMMISSIBILITÀ - ART. 353 E 354 COD. PROC. CIV. - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA - PRINCIPIO DEL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - LIMITI.*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. sollevata sotto il profilo che tali norme - consentendo al giudice di appello di pronunciare nel merito anche quando questo, per la diversa soluzione di una questione assorbente, non sia stato esaminato dal giudice di primo grado - priverebbero le parti del doppio grado di giurisdizione, in violazione dei principi costituzionali (art. 3 e 24 cost.) in tema di uguaglianza e di difesa. Va, infatti, considerato che il principio di uguaglianza non impedisce al legislatore di dettare norme (sostanziali o processuali) diverse per regolare situazioni ritenute diverse e che il diritto di difesa - inteso come possibilità effettiva di assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi processo - non è affatto impedito nell'ipotesi in cui il giudice di appello debba decidere una questione non esaminata dal giudice di primo grado, mentre il principio del doppio grado di giurisdizione - che non è costituzionalmente garantito - non va inteso nel senso che tutte le questioni di un processo debbano inevitabilmente essere decise da due giudici di diversa istanza, bastando che la controversia sia stata sottoposta all'esame successivo di essi. (V 6042/79, mass n 402748; (V 6042/79, mass n 402749; (V 1737/77, mass n 385454; (V 3982/74, mass n 372565; (V 1740/69, mass n 340762).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)