Sez. 2, Sentenza n. 13008 del 27/05/2010 (Rv. 613027 - 01)
POSSESSO - ACQUISTO - MUTAMENTO DELLA DETENZIONE IN POSSESSO - IN GENERE | Mutamento del titolo per atto dello stesso possessore - Configurabilità - Conseguenze - Opposizione del detentore - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
POSSESSO - ACQUISTO - MUTAMENTO DELLA DETENZIONE IN POSSESSO - IN GENERE
Ai fini del mutamento della detenzione in possesso, non è necessaria l'opposizione del detentore nei confronti del possessore, richiesta dal secondo comma dell'art. 1141 cod. civ., qualora il mutamento del titolo scaturisca da un atto dello stesso possessore a beneficio del detentore. (Nel caso di specie, la S.C. ha, perciò, confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato l'acquisto di un fondo per usucapione, sul presupposto che il mutamento della detenzione in possesso si era verificato per avere l'ente proprietario, sia pure con atto nullo per difetto di forma, venduto l'immobile al conduttore accettandone la somma versatagli e senza che l'ente succeduto avesse preteso successivi versamenti o pigioni, considerando tale momento, verificatosi oltre venti anni prima dell'introduzione della domanda, utile ai fini del decorso del termine per l'usucapione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1141 com. 2, Cod. Civ. art. 1158
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)