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Sez. U, Sentenza n. 6 del 01/02/1999 (Rv. 522779 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Abrogazione dell'art. 37, secondo comma, cod. proc. civ. - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1999-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522779-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Il regolamento preventivo di giurisdizione deve ritenersi ammissibile relativamente alle questioni sulla sussistenza o meno della giurisdizione italiana nei confronti di soggetti stranieri, pur dopo l'abrogazione dell'art. 37, secondo comma, cod. proc. civ. da parte dell'art. 73 della legge 31 maggio 1995 n. 218, di riforma del diritto internazionale privato, poiché il rinvio dell'art. 41 cod. proc. civ. all'art. 37 dello stesso codice per la determinazione del campo di applicazione del regolamento di giurisdizione costituisce un rinvio ricettizio, cioè un tipo di rinvio, largamente utilizzato nell'ambito di un medesimo testo normativo, avente lo scopo di inserire nella norma "rinviante" le disposizioni contenute nella norma di rinvio; d'altra parte, l'art. 11 della legge n. 218/1995 non apporta significative innovazioni a quanto già disposto dall'art. 37, secondo comma, cod. proc. civ. per quanto riguarda le modalità del rilievo del difetto di giurisdizione nei confronti dello straniero, né riduce l'ambito delle materie alle quali si applica l'art. 41 citato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 73, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)