diritto.io

Sez. U, Ordinanza n. 9802 del 21/05/2004 (Rv. 573041 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Regolamento preventivo di giurisdizione - Abrogazione dell'art. 37, secondo comma, cod. proc. civ. - Irrilevanza - Sorgere della questione nei confronti dello straniero - Necessità - Conseguenze - Parti della causa di merito cittadini italiani residenti e domiciliati in Italia - Regolamento preventivo sollevato per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice italiano - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2004-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573041-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Il regolamento preventivo di giurisdizione, relativamente alle questioni sulla sussistenza o meno della giurisdizione italiana, presuppone, ai fini della relativa ammissibilità, che la detta questione sorga "nei confronti dello straniero" (così disponendo il secondo comma dell'art. 37 cod. proc. civ., il quale, nonostante l'abrogazione disposta dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del diritto internazionale privato, vale tuttora a delineare l'ambito applicativo del regolamento preventivo, atteso che il rinvio dell'art. 41 cod. proc. civ. all'art. 37 dello stesso codice costituisce un rinvio recettizio, cioè un tipo di rinvio avente lo scopo d'inserire nella norma rinviante le disposizioni contenute nella norma di rinvio); ne consegue che deve ritenersi inammissibile, stante la natura straordinaria ed eccezionale dell'istituto, il regolamento di giurisdizione proposto per sollevare una questione concernente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, allorché le parti della causa di merito siano cittadini italiani, residenti e domiciliati in Italia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 11, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 73

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)