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Sez. L, Sentenza n. 6296 del 23/11/1988 (Rv. 460633 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - TERMINI - SOSPENSIONE EX ART. 1 DEL D.L. N. 168 DEL 1981 IN FAVORE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO IN GIUDIZIO PER GLI ENTI MUTUALISTICI SOPPRESSI - OPERATIVITÀ ANCHE PER LE CONTROPARTI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1988-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460633-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - TERMINI - SOSPENSIONE EX ART. 1 DEL D.L. N. 168 DEL 1981 IN FAVORE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO IN GIUDIZIO PER GLI ENTI MUTUALISTICI SOPPRESSI - OPERATIVITÀ ANCHE PER LE CONTROPARTI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

La sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 1 del d.l. 30 aprile 1981 n. 168 (convertito con legge n. 331 del 1981), essendo stabilita esclusivamente in favore dell'Avvocatura dello stato in relazione all'assunzione del contenzioso degli enti mutualistici soppressi, non opera anche per le controparti, rispetto alle quali, pertanto, nei giudizi d'appello contro esse istaurati dal ministero del tesoro, non comporta la protrazione del termine per la loro Costituzione in giudizio. (Conf 538/87, mass n 450264; (Conf 42/87, mass n 449848).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436, Decreto Legge 30/04/1981 num. 168 art. 1, Legge 27/06/1981 num. 331 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)