Sez. L, Sentenza n. 17023 del 26/07/2006 (Rv. 591829 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE | Enti mutualistici e gestioni sanitarie soppresse - Sospensione dei termini sostanziali e processuali ex art. 1, quinto comma, del d.l. n. 168 del 1981 conv. in l. n. 331 del 1981- Operatività in favore dell' Avvocatura dello stato - Estensione alle controparti - Esclusione - Fondamento.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE
La sospensione dei termini sostanziali e processuali prevista dall'art. 1 del d.l. n. 168 del 1981, convertito con legge n. 331 del 1981, nonché da successivi provvedimenti legislativi, alla stregua di un'interpretazione adeguatrice conforme al principio di ragionevolezza non opera anche in favore delle controparti, ma è stabilita esclusivamente in favore dell' Avvocatura dello stato e delle amministrazioni rappresentate in giudizio, in relazione all'assunzione del contenzioso degli enti mutualistici soppressi, onde garantire all'Avvocatura dello stato la disponibilità di tempo adeguato per assumere rappresentanza e difesa in giudizio senza che ne risultino pregiudicate le posizioni giuridiche sostanziali delle amministrazioni rappresentate.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/04/1981 num. 168 art. 1, Legge 27/06/1981 num. 331 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)