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Sez. 3, Ordinanza n. 4405 del 19/02/2024 (Rv. 670121-01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE | Cessione del contratto di locazione e dell'azienda - Pluralità di cessioni - Inadempimento del pagamento del canone - Esperibilità delle azioni da parte del locatore nei confronti del cedente - Presupposto - Richiesta di pagamento all’ultimo cessionario - Necessità - Mancato adempimento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2024-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670121-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE

In tema di cessione del contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo, mediante il meccanismo previsto dall'art. 36 della l. n. 392 del 1978 nel caso di trasferimento d'azienda, qualora abbiano luogo cessioni plurime del contratto di locazione, di fronte all'inadempimento del pagamento del canone, il locatore deve - in primo luogo e prima di poter esercitare l'azione nei confronti del cedente - richiedere l'adempimento all'ultimo cessionario; nel caso in cui quest'ultimo non adempia, scatta automaticamente la solidarietà fra tutti i cedenti e cessionari antecedenti, a cui dunque il locatore potrà successivamente ed indifferenziatamente rivolgersi per ottenere il pagamento.

Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1594

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)