Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23111 del 12/11/2015 (Rv. 637866 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE | Cessione di azienda e contestuale cessione della locazione ex art. 36 della l. n. 392 del 1978 - Esperibilità delle azioni da parte del locatore nei confronti del cedente - Presupposto - Inadempimento del cessionario - Necessità - Avvenuta rinnovazione tacita della locazione - Irrilevanza.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - SUBLOCAZIONE E CESSIONE DELLA LOCAZIONE - IN GENERE
In caso di cessione del contratto di locazione (contestuale alla cessione dell'azienda) effettuata ai sensi dell'art. 36 della legge n. 392 del 1978 senza il consenso del locatore, tra il cedente e il cessionario, divenuto successivo conduttore dell'immobile, esiste un vincolo di responsabilità sussidiaria, caratterizzata dal mero "beneficium ordinis", che consente al locatore di rivolgersi al cedente, con l'esperimento delle relative azioni giudiziali per il soddisfacimento delle obbligazioni inerenti il contratto, solo dopo che si sia consumato l'inadempimento del nuovo conduttore; né rileva l'avvenuta rinnovazione tacita del contratto di locazione, che, in quanto tale, non comporta la nascita di un nuovo contratto ma solo la prosecuzione del precedente, che rimane identico nel suo contenuto.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36, Cod. Civ. art. 1408, Cod. Civ. art. 1409
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)