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Sez. 2, Sentenza n. 3307 del 01/12/1973 (Rv. 367192 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - PER NATURALE EVOLUZIONE - ACCERTAMENTO NELLA FASE GIUDIZIARIA - RILEVANZA PER LA PENSIONE.*
Stato
decisa il 1973-12-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367192-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - PER NATURALE EVOLUZIONE - ACCERTAMENTO NELLA FASE GIUDIZIARIA - RILEVANZA PER LA PENSIONE.*

Ai fini della concessione della pensione di invalidita va tenuto conto anche degli aggravamenti che, per effetto di una naturale evoluzione delle infermita denunciate ed accertate nella fase amministrativa, si siano verificate durante il procedimento giudiziario. (Conf 2101/72, mass n 359321).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST., Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)