Sez. 2, Sentenza n. 2101 del 23/06/1972 (Rv. 359321 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA.*
Ai fini della concessione della pensione di invalidita, va tenuto conto anche degli aggravamenti che, per effetto di una naturale evoluzione delle infermita denunciate e accertate nella fase amministrativa, si siano verificati durante il procedimento giudiziario; sicche il giudice ha l'Obbligo di procedere alla valutazione della reale e concreta incidenza di tali aggravamenti sulla capacita di guadagno dell'assicurato, anche per stabilire da quale data abbia eventualmente acquistato carattere di permanenza una riduzione della capacita stessa nei limiti che la legge prevede ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di invalidita. (Conf 2856'71, mass n 354075; 2547'71, mass n 353606).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)