diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4608 del 08/08/1979 (Rv. 401123 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - TRATTAMENTO ECONOMICO - PERSONALE DELL'AZIENDA TRAMVIARIA AUTOFILOVIE DI NAPOLI (ATAN) - DISCIPLINA EX ACCORDO AZIENDALE 1 AGOSTO 1961 - PROVVEDIMENTI APPLICATIVI DELL'ACCORDO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA DI BUONUSCITA - RECLAMO AMMINISTRATIVO - AMMISSIBILITA - IMPUGNAZIONE MEDIANTE DOMANDA GIUDIZIALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401123-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - RECLAMO AMMINISTRATIVO - TRATTAMENTO ECONOMICO - PERSONALE DELL'AZIENDA TRAMVIARIA AUTOFILOVIE DI NAPOLI (ATAN) - DISCIPLINA EX ACCORDO AZIENDALE 1 AGOSTO 1961 - PROVVEDIMENTI APPLICATIVI DELL'ACCORDO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA DI BUONUSCITA - RECLAMO AMMINISTRATIVO - AMMISSIBILITA - IMPUGNAZIONE MEDIANTE DOMANDA GIUDIZIALE - ESCLUSIONE.*

A seguito dell'accordo aziendale 1 agosto 1961 intervenuto fra l'azienda tramviaria autofilovie di Napoli (atan), la societa partenopea trasporti e gli autoferrotranvieri, che ha comportato l'applicazione della legge 22 settembre 1960 n 1054 e la conseguente estensione del trattamento di cui al RD 8 gennaio 1931 n 148 al predetto personale, ogni provvedimento attinente alla concreta applicazione di tale accordo - ivi compresa la liquidazione della indennita di buonuscita di cui all'art 26 del regolamento allegato a al RD 8 gennaio 1931 n 148 - puo essere impugnato ad ogni effetto dal lavoratore interessato mediante il reclamo amministrativo e, quindi, in deroga alla disciplina prevista dall'art 2113 cod civ, senza necessita della impugnazione mediante domanda giudiziale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 26 CORTE COST., Legge 22/09/1960 num. 1054 CORTE COST., Contr. Coll. 01/08/1961

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)