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Sez. 3, Sentenza n. 1998 del 10/07/1973 (Rv. 365138 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE AD OPERA DELLA PARTE - CONDIZIONI - PROCURA AL DIFENSORE - MODALITA.*
Stato
decisa il 1973-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365138-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE AD OPERA DELLA PARTE - CONDIZIONI - PROCURA AL DIFENSORE - MODALITA.*

L'atto di pignoramento immobiliare, avendo valore di domanda giudiziale, introduttiva del processo di espropriazione, deve essere sottoscritto dalla parte personalmente, quando abbia le qualita necessarie per esercitare l'ufficio di difensore presso il giudice adito, ovvero da difensore munito di procura rilasciata con atto separato o apposta in calce o a margine dello stesso atto di pignoramento.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 555, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 170, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 170

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)