Sez. 3, Sentenza n. 3956 del 13/09/1977 (Rv. 387652 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO - ATTO DI PIGNORAMENTO - SOTTOSCRIZIONE DEL DIFENSORE - DIFENSORE - ISCRIZIONE NELL'ALBO DEL DISTRETTO - NECESSITA - ISCRIZIONE IN ALBO DI DIVERSO DISTRETTO - NULLITA DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO.*
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO - ATTO DI PIGNORAMENTO - SOTTOSCRIZIONE DEL DIFENSORE - DIFENSORE - ISCRIZIONE NELL'ALBO DEL DISTRETTO - NECESSITA - ISCRIZIONE IN ALBO DI DIVERSO DISTRETTO - NULLITA DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO.*
L'atto di pignoramento immobiliare deve essere sottoscritto - a pena di nullita - dal creditore pignorante ovvero dal suo difensore munito di procura ed abilitato ad esercitare nella Sede del giudice adito per essere iscritto nell'albo del relativo distretto. Pertanto e nullo l'atto di pignoramento immobiliare sottoscritto da un avvocato, che risulti iscritto nell'albo di un distretto diverso da quello del giudice adito per la procedura esecutiva. (V 1998/73, mass n 365138; (V 38/67, mass n 325653; (V 2798/66, mass n 325332; (V 1051/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 555, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)