Sez. 3, Sentenza n. 1838 del 26/06/1973 (Rv. 364840 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) - SUCCESSIVO GIUDIZIO DI MERITO E DI CONVALIDA - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI PER RESPONSABILITA PROCESSUALE DA PARTE DELL'ESECUTATO - ONERE PROBATORIO A SUO CARICO - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI IN SEPARATO GIUDIZIO PER L'OMESSO PROVVEDIMENTO DA PARTE DELL'ESECUTANTE DEL GIUDIZIO DI MERITO E DI CONVALIDA - DIVERSITA DELL'ONERE PROBATORIO.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI (PROVVEDIMENTI) - SUCCESSIVO GIUDIZIO DI MERITO E DI CONVALIDA - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI PER RESPONSABILITA PROCESSUALE DA PARTE DELL'ESECUTATO - ONERE PROBATORIO A SUO CARICO - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DANNI IN SEPARATO GIUDIZIO PER L'OMESSO PROVVEDIMENTO DA PARTE DELL'ESECUTANTE DEL GIUDIZIO DI MERITO E DI CONVALIDA - DIVERSITA DELL'ONERE PROBATORIO.*
Nell'ipotesi in cui, richiesto ed eseguito un provvedimento cautelare, il richiedente ed esecutante abbia tempestivamente iniziato il giudizio di merito e di eventuale convalida ed in tale giudizio la controparte abbia domandato il risarcimento dei danni per responsabilita processuale ex art 96 cod proc civ, quest'ultima parte non e tenuta a dimostrare l'inesistenza del diritto che si e inteso cautelare ovvero l'inesistenza del periculum in mora, perche l'altra parte ha l'Onere di fornire la prova di questi due elementi e perche il mancato adempimento dell'Onere della prova si traduce nell'accertamento giudiziale dell'inesistenza del fatto da provare; sicche l'Onere probatorio della parte suddetta si restringe agli altri fatti costitutivi della domanda di risarcimento danni per responsabilita processuale ex art 96 cod proc civ (colpa lieve ovvero dolo o colpa grave nella richiesta ed esecuzione del provvedimento cautelare; esistenza e misura del danno). Nell'ipotesi, invece, in cui, richiesto ed eseguito un provvedimento cautelare, il richiedente ed esecutante non abbia iniziato il giudizio di merito e di eventuale convalida, l'Onere probatorio dell'altra parte, che domandi in separato giudizio il risarcimento dei danni per responsabilita processuale ex art 96 cod proc civ, si estende a tutti i fatti costitutivi della domanda, e percio anche all'inesistenza del diritto che si e inteso cautelare ovvero all'inesistenza del periculum in mora.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)