Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22568 del 04/11/2015 (Rv. 637652 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Provvedimenti camerali in tema di responsabilità genitoriale - Caratteri - Definitività e decisorietà - Assenza - Pronuncia sulla competenza - Impugnazione con regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
I provvedimenti camerali in tema di responsabilità genitoriale di cui agli artt. 330, 332 e 333 c.c., sono privi dei requisiti della decisorietà e definitività, e non sono dotati della stabilità tipica del provvedimento giurisdizionale idoneo al giudicato in quanto revocabili in ogni tempo per motivi originari o sopravvenuti, sicché la decisione sulla competenza relativa ad uno dei predetti provvedimenti non è impugnabile con regolamento di competenza ad istanza di parte, trattandosi di statuizione di carattere meramente preliminare e strumentale rispetto alla decisione di merito, di cui condivide il regime impugnatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 332, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)