Sez. 1, Sentenza n. 15341 del 13/09/2012 (Rv. 624333 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Provvedimenti "de potestate" - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione - Diverso regime rispetto ai provvedimenti assunti in materia di affidamento di figli minori - Fondamento - Natura contenziosa - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
L'inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso i provvedimenti che limitano od escludono la potestà (art. 317 bis cod. civ.) o ne pronunciano la decadenza (artt. 330 e 332 cod. civ.) non può essere revocata in dubbio a causa del carattere contenzioso di tali procedimenti e della ricorribilità ex art. 111 Cost. dei provvedimenti assunti in materia di affidamento dei figli naturali, permanendo in essi, pur con tali ulteriori aspetti, il carattere della non definitività, nella ricerca della più ampia garanzia per il minore, derivante dall'attuale ampiezza della revisione dei provvedimenti assunti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 317 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Legge 08/02/2006 num. 54 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)