Sez. 3, Sentenza n. 30153 del 08/03/2018 Ud. (dep. 05/07/2018) Rv. 273829 - 01
STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE | Importazione - Condotta in parte consumata nel territorio dello Stato - Condizioni - Fattispecie.
STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE
Per il principio di territorialità della legge penale di cui all'art. 6, comma secondo, cod. pen., il reato si considera commesso nel territorio dello Stato anche quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è stata ivi realizzata soltanto in parte (Fattispecie in cui la Corte di Cassazione ha ritenuto la procedibilità nel caso di un imputato che aveva organizzato la ricezione di sostanza stupefacente procacciata in Pakistan da altri e che aveva procurato il biglietto di viaggio per il corriere, ritenendo irrilevante l'arresto di quest'ultimo ancor prima della partenza).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6, Cod. Pen. art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)