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Sez. 6, Sentenza n. 11991 del 26/11/1987 Ud. (dep. 06/12/1988) Rv. 179867 - 01

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - TENTATA IMPORTAZIONE - PREVENTIVO ACCORDO NEL TERRITORIO DELLO STATO - REATO COMMESSO ALL'ESTERO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179867-01

STUPEFACENTI - COMMERCIO, ESPORTAZIONE ED IMPORTAZIONE - TENTATA IMPORTAZIONE - PREVENTIVO ACCORDO NEL TERRITORIO DELLO STATO - REATO COMMESSO ALL'ESTERO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Per il principio di territorialità della legge penale di cui al secondo comma dell'art. 6 cod. pen., il reato si considera commesso nel territorio dello stato anche quando l'Azione o l'omissione che lo costituisce si è ivi realizzata soltanto in parte; tale termine deve intendersi in senso naturalistico, cioè come un momento dell'iter criminoso che, considerato unitamente ai successivi Atti commessi all'estero, integri un'ipotesi di delitto tentato o consumato. Ne consegue che, una volta concertata in Italia l'Azione criminosa diretta all'importazione nel territorio dello stato di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, ivi apprestando anche i mezzi finanziari necessari per gli acquisti e reclutando uno dei corrieri incaricati del trasporto, la fattispecie criminosa, ancorché accertata all'estero, è da considerare come realizzata in Italia, per cui deve escludersi la necessità della richiesta ministeriale per la sua procedibilità nel territorio dello stato. (V mass n 178718; (Conf mass n 177787).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6, Cod. Pen. art. 9 CORTE COST., Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)