Sez. 2, Sentenza n. 8237 del 03/04/2007 (Rv. 596492 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Elencazione degli atti di cui all'articolo 83, terzo comma, cod. proc. civ. - Tassatività - Esclusione - Apposizione della procura sulla comparsa di riassunzione - Validità - Fondamento - Potere del difensore di autenticare la sottoscrizione della parte - Configurabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
In tema di mandato alle liti, è valida (poiché l'elencazione contenuta nell'articolo 83, terzo comma, cod. proc. civ., degli atti su cui può essere apposta la procura alle liti non ha carattere tassativo) la procura apposta sulla comparsa di riassunzione con cui un soggetto si sia costituito in giudizio subentrando, quale successore, alla parte deceduta nel corso dello stesso (nella specie, in primo grado). Essa assolve, difatti, allo stesso scopo della procura conferita nell'atto introduttivo del giudizio, della cui natura e funzione l'atto di riassunzione partecipa, con conseguente configurabilità, in capo al difensore, del potere di autenticare la sottoscrizione ex art. 83 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)