Sez. 2, Sentenza n. 19454 del 06/10/2005 (Rv. 583827 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Apposizione su un atto diverso da quelli previsti dall'art. 83 secondo comma cod. proc. civ. - Ambito del mandato al difensore - Determinazione - Criteri - Procura apposta in calce alla copia notificata dell'atto di appello - Estensione del mandato alla proponibilità dell'appello incidentale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
Quando la procura sia apposta su un atto diverso da quelli previsti dall'art. 83, secondo comma, cod. proc. civ. l'ambito del mandato al difensore va determinato, in mancanza di una diversa manifestazione di volontà, con riferimento all'atto sul quale è apposto; sicchè, in caso di procura rilasciata in calce alla copia notificata dell'atto di appello, il mandato al difensore deve ritenersi limitato a contrastare le doglianze dell'appellante e non può, in linea di principio, estendersi alla proposizione dell'appello incidentale, che necessita di un mandato difensivo "ad hoc". Infatti l'impugnazione incidentale, potendo prescindere dalla posizione antagonista assunta in giudizio dalle parti e da qualsiasi collegamento con l'impugnazione principale, si riconnette a quest'ultima essenzialmente per il solo dato temporale, perché comporta una iniziativa della parte che inizialmente aveva scelto l'acquiescenza, ed inoltre può avere ad oggetto un capo della sentenza non investito dalla impugnazione principale e può essere diretta contro una parte processuale diversa da quella che ha proposto detta impugnazione o provenire da una parte non convenuta con essa o, infine, investire un provvedimento diverso da quello impugnato in via principale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 343
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)