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Sez. L, Sentenza n. 11418 del 19/11/1993 (Rv. 484388 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - In genere | Trattazione davanti al giudice del lavoro di una causa non compresa fra quelle ex art.409 cod. proc. civ. - Questione di competenza par materia - Configurabilità - Esclusione - Motivo di nullità - Insussistenza - Omesso cambiamento di rito - Motivo di impugnazione - Inammissibilità - Limiti - Assoggettamento nel rito speciale di una determinata facoltà ad una disciplina diversa da quella propria del rito ordinario - Nullità per diversità di rito - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484388-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - In genere

La distinzione fra giudice ordinario e giudice del lavoro non involge una questione di competenza per materia, ma di semplice diversità di rito, talché la trattazione davanti a quest'ultimo col rito speciale di una causa non compresa fra quelle enumerate dall'art. 409 cod. proc. civ. - salva la possibile insorgenza di una questione di competenza per valore, soggetta, tuttavia, ai limiti dell'art. 38 cod. proc. civ., che ne prevede la rilevabilità, anche di ufficio, nel solo ambito del giudizio di primo grado - non costituisce motivo di nullità, talché l'omesso cambiamento di rito, anche in appello, non può costituire motivo di impugnazione, tranne che abbia inciso sul contraddittorio o sui diritti della difesa. Consegue che una nullità siffatta non è configurabile allorché il rito speciale, senza escludere una determinata facoltà, come quella inerente alla proposizione della domanda riconvenzionale, la assoggetti soltanto ad una disciplina diversa da quella propria del rito ordinario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)