Sez. L, Sentenza n. 13038 del 24/12/1997 (Rv. 511198 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE | Trattazione davanti al giudice del lavoro di controversia non rientrante tra quelle di cui all'art. 409 cod. proc. civ. - Nullità - Insussistenza - Omesso cambiamento di rito - Motivo di impugnazione - Inammissibilità - Limiti.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE
La trattazione davanti al giudice del lavoro con rito speciale di una controversia non compresa tra quelle enunciate dall'art. 409 cod. proc. civ. non costituisce motivo di nullità, pertanto l'omesso cambiamento di rito, anche in appello, non può costituire motivo di impugnazione, a meno che esso non abbia inciso sul contraddittorio o sui diritti della difesa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)