Sez. 2, Sentenza n. 591 del 08/07/1983 (Rv. 429500 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE(DELLA) - PRONUNCE DELLA SUPREMA CORTE - PROCEDURA DI CORREZIONE - APPLICABILITÀ.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE(DELLA) - PRONUNCE DELLA SUPREMA CORTE - PROCEDURA DI CORREZIONE - APPLICABILITÀ.*
Anche le pronunce della suprema Corte sono assoggettabili alla procedura di correzione prevista dall'art. 287 cod. proc. civ., il cui riferimento alle "sentenze contro le quali non sia stato proposto appello" deve ritenersi comprensivo non solo delle decisioni appellabili ed in concreto non appellate, ma anche, per analogia, di quelle inappellabili, e così di quelle d'appello e di quelle emesse a seguito del ricorso per Cassazione. (V 1104/83, mass n 425885; (V 1504/54).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)