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Sez. U, Sentenza n. 1104 del 14/02/1983 (Rv. 425885 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - DISCIPLINA EX ARTT. 287 E 288 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - APPLICABILITÀ ANCHE ALLE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO IN CASSAZIONE PER MANCATA NOTIFICAZIONE DI ESSO - PROMOVIMENTO DELLA PROCEDURA DI CORREZIONE SUL PRESUPPOSTO DELLA RILEVABILITÀ EX ACTIS DELLA AVVENUTA NOTIFICAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425885-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE (DELLA) - DISCIPLINA EX ARTT. 287 E 288 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - APPLICABILITÀ ANCHE ALLE SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO IN CASSAZIONE PER MANCATA NOTIFICAZIONE DI ESSO - PROMOVIMENTO DELLA PROCEDURA DI CORREZIONE SUL PRESUPPOSTO DELLA RILEVABILITÀ EX ACTIS DELLA AVVENUTA NOTIFICAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

La disciplina degli artt. 287-288 cod. proc. civ. per la correzione delle sentenze, la quale, pur essendo espressamente dettata per le pronunce dei giudici di merito, trova applicazione estensiva anche per le pronunce della suprema Corte, si riferisce agli errori materiali in senso stretto, e, cioè, agli errori che non riguardino l'individuazione e valutazione degli elementi rilevanti della causa, e la successiva formazione del giudizio, ma solo la espressione esteriore del giudizio stesso, sì da poter essere emendati attraverso un intervento di tipo amministrativo che ripristini la corrispondenza fra quanto la sentenza ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato. Pertanto, con riguardo alla pronuncia della Corte di Cassazione, che abbia dichiarato l'inammissibilità del ricorso per mancata notificazione, deve escludersi l'esperibilità dell'indicata procedura di correzione, al fine di denunciare che la Corte medesima non ha rilevato che quella notificazione risultava in effetti dagli Atti del processo, vertendosi in tema di errore di giudizio e non di errore di fatto, nel senso sopra specificato. (V 5138/81, mass n 415931; (V 3289/80, mass n 407091).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)