Sez. 2, Sentenza n. 1863 del 10/07/1963 (Rv. 262860 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - POSIZIONE DELL'ASSEGNATARIO PRIMA DEL PAGAMENTO DEL PREZZO.*
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - POSIZIONE DELL'ASSEGNATARIO PRIMA DEL PAGAMENTO DEL PREZZO.*
Fino a quando non abbia completato il pagamento del prezzo l'assegnatario di terre di riforma fondiaria ha soltanto un titolo personale di godimento di un bene altrui e non puo, quindi, esercitare sul fondo attivita e facolta dominicali ne e legittimato alle azioni a difesa della proprieta. Egli ha una mera detenzione qualificata analoga a quella dell'affittuario quanto alla natura, alle conseguenze ed alla tutelabilita ed e percio legittimato all'Azione per molestie di fatto alla quale e invece estraneo l' ente proprietario.*
Riferimenti normativi: Legge 12/05/1950 num. 230 art. 16, Legge 21/10/1950 num. 841 CORTE COST., Legge 12/05/1950 num. 230 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)