Sez. 3, Sentenza n. 8712 del 22/10/1994 (Rv. 488227 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE | Procedimento a formazione progressiva - Perfezionamento - Lavoratore limitatosi a presentare domanda per l'assegnazione - Situazione soggettiva di mera aspettativa - Tutelabilità davanti al giudice amministrativo o al giudice ordinario - Esclusione - Immissione del lavoratore nella precaria detenzione del fondo - Ininfluenza - Azione di nullità degli atti del procedimento - Legittimazione del lavoratore - Esclusione.
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE
Premesso che il procedimento, a formazione Premesso che il procedimento, a forma progressiva, per l'acquisto, da parte di lavoratori manuali della terra, della piena proprietà di terreni già degli enti di sviluppo, ha inizio con la domanda dell'interessato, e si perfeziona con un contratto di vendita, che è elemento imprescindibile per l'acquisto della qualità di assegnatario, deve escludersi che il lavoratore, il quale si sia limitato a presentare domanda per l'assegnazione, possa vantare nei confronti dell'ente una situazione soggettiva diversa dalla mera aspettativa, non tutelabile né innanzi al giudice ordinario, né innanzi al giudice amministrativo, ancorché allo stesso sia stato concesso in via provvisoria di immettersi, senza la previsione di alcun onere o corrispettivo a suo carico, nella precaria detenzione del fondo, onde non compete allo stesso la legittimazione all'azione di nullità degli atti del procedimento, non essendo ravvisabile l'interesse richiesto dall'art. 1421 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Legge 12/05/1950 num. 230 art. 16, Legge 12/05/1950 num. 230 art. 17, Legge 12/05/1950 num. 230 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)