diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3341 del 09/04/1994 (Rv. 486095 - 01)

Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Irregolarità di amministratori e sindaci - Denunzia al tribunale - Procedimento - In genere | Procedimento ex art. 2409 cod. civ. - Denuncia di gravi irregolarità di gestione - Accertamento - Ispezione del tribunale - Revoca degli amministratori - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486095-01

Società - Di capitali - Società per azioni - Organi sociali - Irregolarità di amministratori e sindaci - Denunzia al tribunale - Procedimento - In genere

Il procedimento ex art. 2409 cod. civ. è finalizzato al riassetto economico e contabile della società nel caso in cui vengano denunziate gravi irregolarità di gestione, per l'accertamento delle quali il Tribunale può disporre ispezione giudiziale, all'esito della quale il Tribunale medesimo adotta i provvedimenti necessari per detto riassetto, a meno che le irregolarità riscontrate siano di tale gravità da imporre la revoca degli amministratori e la nomina di un amministratore giudiziario, potendo, solo in quest'ultimo caso, incidere sulle prerogative dell'assemblea circa la nomina degli amministratori (in forza di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto legittima la disapplicazione, da parte dell'assemblea di una S.p.a., di un provvedimento del Tribunale che, pur avendo escluso la sussistenza di gravi irregolarità aveva imposto all'assemblea la nomina di un consiglio d'amministrazione di tre membri, in luogo dell'amministratore unico esistente, trattandosi di provvedimento illegittimo, sia per la carenza dei presupposti, sia per l'assunzione di un contenuto non previsto dall'art. 2409 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2409 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)